IVA OMESSA, SE IL DEBITO E’ RATEIZZATO IL REATO SI ESTINGUE

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IVA OMESSA, SE IL DEBITO E’ RATEIZZATO IL REATO SI ESTINGUE

IVA OMESSA, SE IL DEBITO E’ RATEIZZATO IL REATO SI ESTINGUE

L’esclusione della punibilità del reato di omesso versamento in caso di rateizzazione del debito, introdotta dalla riforma del sistema sanzionatorio, si applica retroattivamente ma deve esistere un piano di pagamento in corso. Il mancato rispetto da parte dell’Amministrazione dei nuovi termini di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato non è sufficiente ad escludere la configurabilità del reato se il contribuente non ha, a sua volta, attivato spontaneamente un piano di rateazione. A fornire questi interessanti principi è la Corte di Cassazione sez. 3 penale con la sentenza nr. 14721 depositata ieri. Una Procura ricorreva avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di sequestro preventivo nei confronti di un imprenditore per il reato di omesso versamento Iva. Il Tribunale, ritenendo applicabile la nuova e più favorevole disciplina contenuta nel Dlgs n. 87/2024, aveva escluso la sussistenza del fumus commissi delicti : la modifica, infatti, ha, tra l’altro, introdotto, per i reati di omesso versamento, una comunicazione dell’Agenzia degli esiti del controllo automatizzato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ma, nella specie, tale comunicazione non c’era stata. Secondo la Procura la nuova norma non trovava applicazione retroattiva poiché per la dichiarazione relativa al 2021 (presentata nel 2022), il termine per la comunicazione sarebbe scaduto il 30/9/2023, prima dell’entrata in vigore della legge (29/6/2024) e pertanto sarebbe stato materialmente impossibile l’adempimento da parte dell’ufficio. La Cassazione ha accolto il ricorso fornendo alcuni interessanti principi . La riforma del 2024 introducendo una disciplina più favorevole per i c.d. “reati riscossivi” (posticipazione della consumazione del reato e introduzione di una condizione di non punibilità legata alla rateizzazione del debito tributario), in base al favor rei (articolo 2 codice penale), si applica anche ai fatti commessi precedentemente. Tuttavia la nuova legge oltre a introdurre l’obbligo di comunicazione per l’Erario dell’esito del controllo automatizzato prevede anche la possibilità per il contribuente di agire autonomamente e spontaneamente, anche prima di ricevere tale comunicazione al pagamento rateale delle somme dovute Nella specie, l’indagato non aveva avviato alcun piano di pagamento rateale per il debito Iva. Pertanto, l’omessa comunicazione da parte dell’Agenzia – adempimento peraltro impossibile in quanto il termine era già scaduto rispetto all’entrata in vigore delle modifiche – non può determinare l’automatica non punibilità del fatto. Di conseguenza, non essendo in via di estinzione il debito tributario, il reato nei confronti dell’interessato doveva ritenersi integrato. Da qui l’accoglimento della tesi della Procura ricorrente